Diritto all’oblio: cosa cambia nel nuovo regolamento 679/2016

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Il nuovo regolamento 679/2016 in merito al trattamento dei dati personali, ha creato molte novità tra cui, sicuramente, quella riguardante la nuova figura del DPO (Data Protection Officer). Eppure con questo nuovo regolamento viene ribadito e rafforzato il concetto di diritto all’oblio, ma è davvero possibile ottenerlo?

Che cosa è il diritto all’oblio

Molto semplicemente è la possibilità di richiedere la cancellazione perenne di informazioni che riguardano un soggetto. Il soggetto in questione inoltra la richiesta al titolare del trattamento ed, in teoria, dovrebbe ottenere tale effetto. Nello specifico:

(65) – Un interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali che la riguardano e il «diritto all’oblio» se la conservazione di tali dati violi il presente regolamento o il diritto dell’Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento. In particolare, l’interessato dovrebbe avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il proprio consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al presente regolamento. Tale diritto è in particolare rilevante se l’interessato ha prestato il proprio consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare tale tipo di dati personali, in particolare da internet. L’interessato dovrebbe poter esercitare tale diritto indipendentemente dal fatto che non sia più un minore.

Tuttavia non è così immediata l’esecuzione del diritto all’oblio perchè, se da una parte è vero che il soggetto interessato può richiederlo, dall’altra è altrettanto vero che magari queste informazioni sono di pubblica utilità. La norma, infatti, prevede delle eccezioni:

Tuttavia, dovrebbe essere lecita l’ulteriore conservazione dei dati personali qualora sia necessaria per esercitare il diritto alla libertà di espressione e di informazione, per adempiere un obbligo legale, per eseguire un compito di interesse pubblico o nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Ecco quindi che diventa particolarmente difficoltoso ottenere la cancellazione di quelle informazioni pubblicate da organi di stampa che sono entrate a tutti gli effetti nell’articolar sistema della libertà di informazione.

 

Quando ottenerlo e quando non ottenerlo

In realtà la normativa è estremamente stringente e non lascia molto alla fantasia. Il diritto all’oblio (diritto alla cancellazione) è regolamentato dall’articolo 17.

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1.

Valgono le eccezioni sopra riportate ma, in linea di principio molti casi si riferiscono a comma d) ma allora, nel caso della stampa di notizie non corrette o comunque divenute dannose nel tempo, cosa fare?

 

Quando la penna ferisce più della spada…

Può capitare, soprattutto in sede d’indagine, che una testata giornalistica pubblichi dati provvisori a danno della reputazione di un soggetto e che questa notizia venga condivisa tra più organi di stampa. Nel corso delle indagini potrebbe capitare che la persona indiziata venga poi completamente scagionata dalle accuse ma sui motori di ricerca continuerebbero a comparire le notizie precedenti.

È un caso molto comune e nel sito privacyitalia.eu c’è un contributo che merita attenzione:

Il diritto all’oblio secondo Corasaniti è il diritto a non restare indeterminatamente esposti ai danni ulteriori che la reiterata pubblicazione di una notizia può arrecare all’onore e alla reputazione, salvo che, per eventi sopravvenuti, il fatto precedente ritorni di attualità e rinasca un nuovo interesse pubblico all’informazione.

La posizione di Corasaniti è spostata verso un “diritto quasi sempre applicabile” ma allora cosa  prevede l’eccezione? Sempre dal sito privacyitalia.eu riporto quanto segue:

Vi sono fatti talmente gravi per i quali l’interesse pubblico alla loro riproposizione non viene mai meno. Si pensi ai crimini contro l’umanità, per i quali riconoscere ai loro responsabili un diritto all’oblio sarebbe addirittura diseducativo. O ad altri gravi fatti che vengono riproposti proprio perché non vengano dimenticati. O anche a vicende che si può dire abbiano modificato il corso degli eventi diventando Storia, come l’attentato al Papa, il “caso Moro”, i fatti più eclatanti di “Tangentopoli”. Qui non si può parlare di diritto all’oblio perché i fatti non diventano mai “privati”. Al contrario, sarebbe proprio la loro mancata riproposizione a porsi in contrasto con l’interesse pubblico, che qui prevale sempre sul diritto del singolo individuo a non essere più ricordato. Ma ad eccezione dei casi in cui l’interesse pubblico è destinato a non affievolirsi, il diritto all’oblio scatta sempre, a partire dal momento in cui cessa l’interesse pubblico intorno ad un fatto perché ormai acquisito. Per il protagonista in negativo della vicenda, quel fatto diventa “privato” ed acquista pienezza il suo diritto alla riservatezza.

Tirando le somme, quindi, il diritto all’oblio scatta quando un fatto di cronaca, accaduto ormai da molto tempo, cessa di avere la sua rilevanza informativa e diviene meramente oggetto di archivio. In quel caso, però, l’informazione in questione potrebbe danneggiare colui che

…s’intende, infatti, impedire che la notizia già pubblicizzata, resa nota, sfuggita alla sfera privata del soggetto, venga pubblicizzata nuovamente a distanza di un considerevole lasso di tempo. Il diritto all’oblio tuttavia non è rivolto a cancellare il passato, ma a proteggere il presente, a preservare il riserbo e la pace che il soggetto abbia ritrovato. Il diritto all’oblio è quindi il diritto di un soggetto a vedersi per così dire “dimenticato” dalle banche dati, dai mezzi di informazione, dai motori di ricerca che detengono i suoi dati in relazione ad un’attività di trattamento che sono autorizzati a compiere dal diretto interessato o dalla legge. Si pensi ad esempio al diritto di cronaca e ai dati immessi in rete da quelle testate giornalistiche che sempre più numerose si sono organizzate per rendere leggibili i loro articoli online.

[…] La collettività va informata con tempestività, in modo da poter conoscere l’accaduto in tempo reale e con completezza, così da fornirle una chiara visione del fatto.

Ma una volta che del fatto il pubblico sia stato informato con completezza, cessa l’interesse pubblico in quanto la collettività ha ormai acquisito il fatto. Non vi è più una notizia. Riproporre l’accadimento sarebbe inutile, poiché non vi sarebbe più un reale interesse della collettività da soddisfare. Non solo inutile per la collettività, ma anche dannoso per i protagonisti in negativo della vicenda. Il diritto all’oblio è quindi la naturale conseguenza di una corretta e logica applicazione dei principi generali del diritto di cronaca. Come non va diffuso il fatto la cui diffusione (lesiva) non risponda ad un reale interesse pubblico, così non va riproposta la vecchia notizia (lesiva) quando ciò non sia più rispondente ad una attuale esigenza informativa.

La parola all’Esperto

Infine, per avere maggiori ragguagli ed ottenere il punto di vista realistico ed efficace che tanto cerchiamo in queste situazioni, abbiamo chiesto la consulenza di un noto studio legale capitolino: Mauri & Partners. Ci ha risposto l’avv. Alberto Maria Mauri, Founder & Main Partner dello studio.

Avvocato Mauri, ipotizziamo che un individuo indagato per un reato grave, sia successivamente scagionato da tutte le accuse e voglia, di conseguenza, che le notizie pubblicate sul web dalle varie testate giornalistiche vengano eliminate perchè lesive della sua dignità personale e professionale. È quindi possibile chiedere il “diritto all’oblio” e come si procede? 

 

Ultimamente, l’opinione pubblica si trova a familiarizzare con la locuzione “diritto all’oblio”, interesse forse da ricercare nella scaturigine dei social network attraverso cui l’individuo subisce una dilatazione del proprio privato. Sostanzialmente, il diritto all’oblio è il diritto di ciascuna persona a non veder lesa la propria reputazione e il proprio onore a causa delle conseguenze deleterie che possono derivare da fatti commessi o da eventi in cui si è rimasti coinvolti in passato.

Ancora non espressamente delineato da una legge, il “diritto alla dimenticanza di sé”, ha comunque assunto un convincente orientamento giurisprudenziale. Affermandosi in un primo momento in ambito europeo si è concretizzato con la stesura del Regolamento europeo sulla protezione deli dati personali, richiamando, successivamente, l’interesse degli altri paesi dell’Unione. L’applicazione concreta di questo diritto, che deve comunque essere coerente con il diritto alla cronaca, consiste, come precedentemente accennato, nella facoltà ad essere dimenticati per fatti privati trascorsi la cui divulgazione non ha più né alcuna utilità sociale né costituisce ostacolo alla libertà d’informazione .

Questa possibile interferenza viene precisata da una sentenza del 2016 pronunciata dalla Corte di Cassazione Civile (Cassazione Civile, sez. I, sentenza del 24 giugno 2016, n. 13161) con cui si chiarisce definitivamente il confine tra il diritto di cronaca e la protezione dei dati relativi ad un individuo. Possiamo affermare, dunque, che l’insieme degli orientamenti giurisprudenziali sviluppati si muovono in maniera virtuosa per permettere a ciascun individuo, grazie all’applicazione del diritto all’oblio, di poter vivere e costruire il proprio futuro senza alcun ostacolo derivante da fatti passati lesivi della sua attuale identità.

Quindi, considerando il diritto all’oblio come una declinazione del diritto relativo alla tutela dell’identità personale e in quanto diversa espressione del diritto alla riservatezza, ci viene naturale pensare quale sia il suo ambito congeniale di applicazione: il web.

Sono molti, infatti, gli individui che si ritrovano ad essere indicizzati nei siti dei maggiori motori di ricerca, anche dopo molti anni dall’accadimento di cronaca in cui si sono trovati coinvolti. Molte richieste, tante quante sono le persone che si rivolgono alle Autorità e ai tribunali per richiedere, in ragione del tempo trascorso, la rimozione delle informazioni legate alla propria identità digitale . Identità che non corrisponde più con l’attuale identità dell’individuo (utente) né alla sua vita privata e sociale.

È vero che vi sono dei casi in cui il diritto all’oblio non è da ritenersi applicabile?

Non sempre il diritto all’oblio può essere concesso e non solo per gli individui le cui vicende risalgono ad un periodo recente (Tribunale di Roma, sez. I Civile, sentenza n. 23771/15) ma anche secondo le motivazioni elencate nei punti relativi al comma III del Regolamento (UE) 2016/679.

Concludendo con spirito critico, possiamo dire che il diritto all’oblio è un nuovo e sempre più attualizzato strumento per la tutela dell’individuo ma che non deve in alcun modo collidere con la libertà di pensiero e la necessità d’informazione dell’individuo stesso. La cronaca ci ha insegnato e ci insegna che ci sono individui che non possono in alcun modo destinare all’oblio i propri dati personali, poiché legati indissolubilmente a fatti che sono diventati parte integrante del tessuto storico mondiale e nazionale. Non potranno mai cadere nell’oblio i dati privati degli esecutori delle stragi delle mafie o degli attentati terroristici dei cosiddetti Anni di Piombo o quelli di Mark David Chapman il noto assassino del compianto John Lennon.

 

Fonti

  1. Regolamento UE Trattamento Dati Personali 675/2016